Termine che indica un beneficio ecclesiastico vacante affidato a un religioso o a un laico; anche il beneficio stesso.

La parola indica anche il contratto commerciale per cui un contraente (commendante) affidava a un altro (commendatario) un capitale da impiegare commercialmente. Questo contratto poteva essere di due tipologie: Commenda unilaterale, o “commenda semplice”, nella quale il commendante anticipava l’intero capitale, accollandosi l’intero rischio, ma in caso di guadagno otteneva i tre quarti dell’utile, e la
Commenda bilaterale (detta collegantia o colleganza a Venezia) dove il commendatario investiva un terzo del capitale e il commendante i due terzi; le eventuali perdite erano ripartite in parti proporzionali, mentre gli utili venivano divisi a metà.

Negli ordini cavallereschi, attribuzione a un membro dell’ordine di un beneficio appartenente all’ordine stesso; per estens., la rendita, il fondo assegnato.

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