A volte la contemporaneità ispira a ricercare come nel passato ci si comportava riguardo a un determinato argomento, come sono cambiati determinati processi, come si affrontavano determinate problematiche. Da queste domande sono partita per capire come i comuni italiani affrontassero il tema della cittadinanza!

Una premessa è doverosa: la storia comunale italiana è estremamente complessa e sfaccettata, mutante secondo i luoghi e i momenti, quindi scrivere un articolo che comprenda le numerose venature della cittadinanza non è semplice. Non ho la pretesa di essere esaustiva, d’altra parte esistono degli elementi condivisi da molte città che mi permettono di scrivere un articolo generale sulla cittadinanza comunale. Iniziamo!

Un requisito base per essere considerato cittadino di un comune medievale è pagare le tasse e per far ciò bisogna essere iscritti all’estimo. Che significa? Per buona parte del Medioevo gli estimi erano delle liste alla base del sistema di tassazione comunale: il carico fiscale era ripartito sui singoli soggetti in base al possesso di beni mobili o immobili e all’appartenenza alle diverse tipologie di contribuenti, se si era residenti della città o del contado. Solitamente conveniva essere contribuenti iscritti alla lista cittadina invece che a quella del contando, perché si pagavano meno tasse e si aveva diritto alla protezione giuridica del comune. Quindi non è raro trovare atti di processo dove persone abitanti del territorio esterno la città chiedevano di avere la cittadinanza.

Bene o male, per essere considerati cittadini bisogna pagare le tasse e questo processo di iscrizione all’estimo del comune inizia, in molte città, a partire dalla metà del Duecento. Anche i forestieri erano iscritti a una lista e pagavano le tasse, differenti da quelle del cittadino, ma su questo argomento torneremo in un altro articolo. 

Segno di una più profonda integrazione nel tessuto sociale urbano, poi, era l’iscrizione alle liste delle Arti o della guardia urbana (sì, nel Medioevo avevano un po’ la mania di redigere liste), e questo in molti casi aveva dei vantaggi perché permetteva di accedere alla vita pubblica, alle cariche politiche: infatti, non tutti coloro che “semplicemente” pagavano le tasse potevano avere un peso politico. 

L’accesso alle cariche pubbliche era limitato, non bastava pagare le tasse per poter entrare in politica, perché i criteri erano dei più stringenti: non bisognava essere forestiero o almeno risiedere nella città da 5/10 anni e avere un certo tipo di reddito. Di base questi erano i criteri per avere un ruolo attivo nelle decisioni politiche del comune; ma dagli anni ‘30 del Trecento la selezione si fa ancora più severa, anche perché il numero di abitanti in città è in continuo aumento. Ad esempio, entra in ballo il criterio dell’origine (origo) in riferimento ai nati in città da genitori a loro volta originari di quel luogo, a discapito, quindi, degli immigrati residenti tra i 5 e i 10 anni che vedono ridursi, se non proprio scomparire, la loro partecipazione politica.

Quando però si vanno ad analizzare più da vicino le legislazioni urbane, ecco che l’origo diventa un criterio flessibile. C’era una certa tolleranza, per non dire opportunismo: quando la politica richiedeva che determinate figure entrassero negli affari cittadini, spesso veniva concessa una cittadinanza speciale per amici e alleati, che non era un diritto assoluto ma sempre rettificabile secondo la situazione.

E cosa succedeva se si perdeva il diritto alla cittadinanza?

Innanzitutto, bisogna chiedersi perché non si era più considerati cittadini e le ragioni potevano essere molteplici: si era compiuto un reato pubblico; si era invischiati in una qualche pratica religiosa poco ortodossa; si era assassini; oppure si avevano debiti che non potevano essere ripianati o si era evasori fiscali. Secondo il reato cambiava lo status della cittadinanza.

In generale, per i reati penali si perdevano tutti i diritti, di solito temporaneamente, ma non i beni che si possedevano, che generalmente rimanevano alla famiglia del trasgressore. Se invece si era accusati di qualche reato fiscale, si perdeva solo una parte dei diritti, non si poteva chiedere giustizia né essere difesi in tribunale in caso di aggressione. Capite bene che se uno dei requisiti più importanti per essere cittadini era quello di pagare le tasse, non farlo creava non pochi problemi e infatti nel corso del Trecento si assiste a un generale inasprimento delle pene verso gli evasori fiscali.

Quindi, in un comune medievale si poteva essere cittadini non al 100% e questa condizione poteva affliggere sia ricchi che meno abbienti: essere residenti in città, avere beni intestati non dava automaticamente accesso a tutti i diritti giuridici e alla vita politica, come abbiamo visto.

Concludendo, la cittadinanza comunale è un stato fluido, si può essere cittadino in diversi modi e su piani differenti soprattutto da un punto di vista giuridico e politico. Insomma abitare in un luogo non dava automaticamente diritti e come scrive lo storico Massimo Valleriani: «la civilitas era di fatto la veste formale con cui si indicava la quota variabile di diritti assegnata alle persone in base a rapporti di forza e alle condizioni individuali. Diritti e doveri erano connessi al grado di cittadinanza che i singoli possedevano in un dato momento».

Inoltre, nell’Italia del Quattrocento la situazione muta ulteriormente, ma lo vedremo in un altro articolo.

Il ruolo del cittadino e la cittadinanza sono profondamente differenti tra il Medioevo e oggi, il cittadino medievale è un soggetto, ai nostri occhi, passivo che gode di diritti ma non lì può esercitare a livello politico, se non corrisponde a determinati criteri e questi poi possono essere persi in qualsiasi momento e anche riacquistati, spesso con fatica. Inoltre, il riconoscimento di cittadino è legato a specifici comportamenti e non dipende da uno status naturale o da una separazione prestabilita fra interni ed esterni.

 

Giulia Panzanelli

 

Per approfondire:

Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario, a cura di Sara Menziger, Viella editrice, Roma 2017

VALLERANI MASSIMO, Regimi di cittadinanza nell’Italia comunale, Viella editrice, Roma 2024

Migrazioni, forme di inte(g)razione, cittadinanze nell’Italia del tardo medioevo, Atti del XVII Convegno di studi San Miniato 21-23 ottobre 2021, a cura di Gian Maria Varanini, Andrea Zorzi, Firenze University Press, Firenze 2024

 

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